L'ASSESSORE
                 PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
                    E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637;
  Visto il  testo unico  delle leggi  sull'ordinamento del  Governo e
dell'amministrazione della regione  siciliana, approvato con D.P.Reg.
28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Visto il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto  il decreto  n. 6611  del  14 agosto  1993, pubblicato  nella
Gazzetta  ufficiale della  regione siciliana  n. 42  del 6  settembre
1993,  con  il  quale,  al  fine  di  procedere  alla  pianificazione
paesistica,  la zona  denominata  "Gazzena" ricadente  nel comune  di
Acireale  e'  stata   dichiarata  temporaneamente  immodificabile  in
applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15,
fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;
  Visto  il decreto  n. 7279  del  18 agosto  1995, pubblicato  nella
Gazzetta  ufficiale della  regione siciliana  n. 45  del 2  settembre
1995, con il  quale e' stato prorogato, per un  ulteriore biennio, il
vincolo sopra descritto;
  Considerato   l'imminente   scadenza   del   vincolo   come   sopra
specificato;
  Considerato che  la zona  in argomento non  e' ancora  sottoposta a
pianificazione territoriale paesistica;
  Ritenuto,  peraltro,  che  permane   l'esigenza  di  proteggere  il
territorio meglio descritto  nel decreto n. 6611 del  14 agosto 1993,
mediante  adeguate  misure  di   salvaguardia  quali  il  vincolo  di
temporanea   immodificabilita',   come   all'uopo   richiesto   dalla
soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania con nota
n. 10078 del 7 luglio 1997;
  Ritenuto,  in   particolare,  che  permane  il   grave  rischio  di
interventi  indiscriminati,  non   compatibili  con  le  destinazioni
urbanistiche del  vigente strumento,  idonei ad alterare  i connotati
salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della
loro tutela mediante piano paesistico;
  Rilevato che questo assessorato ha  attivato la redazione del piano
territoriale  paesistico  regionale,  secondo   il  piano  di  lavoro
approvato con decreto  n. 7276 del 28 dicembre  1992, registrato alla
Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;
  Rilevato che, a tale scopo, con D.P.R.S. n. 862 del 5 ottobre 1993,
e'  stato istituito  presso  questo assessorato  il comitato  tecnico
scientifico  previsto  dall'art.  24  del  R.D.  n.  1357/40  per  la
procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;
  Visto il  verbale della seduta del  30 aprile 1996, nella  quale il
comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee
guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla
pianificazione "oggettiva" del paesaggio;
  Rilevato che detto verbale, con nota  n. 1007 del 23 novembre 1996,
e'   stato  trasmesso,   unitamente  alle   linee  guida   del  piano
territoriale paesistico  alle Soprintendenze per i  beni culturali ed
ambientali  per  la  pubblicazione  all'albo  dei  comuni,  ai  sensi
dell'art. 24,  secondo comma, del  regolamento della legge  29 giugno
1939, n.  1497, approvato  con R.D.  3 giugno 1940,  n. 1357,  per un
periodo di tre mesi naturali e consecutivi;
  Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento
di  vincolo  come  sopra  rilevato   e  imposto,  ferma  restando  la
condizione  risolutiva   dell'approvazione  del   piano  territoriale
paesistico dell'area  suddetta, dal disposto dell'art.  2 della legge
19  novembre 1968,  n. 1187  e dell'art.  1 della  legge regionale  5
novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
  Considerato,  per quanto  sopra appresso,  che sussistono  motivate
esigenze  per  prorogare  per  un anno  l'efficacia  del  vincolo  di
immodificabilita' temporanea vigente  nella zona denominata "Gazzena"
ricadente nel comune di Acireale  area meglio individuata nel decreto
n.  6611 del  14 agosto  1993, preservandone  l'aspetto naturale  e i
valori esteticoambientali ai fini della normazione paesaggistica, che
e' in corso di redazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' prorogato per  un anno dalla data di sua  scadenza il vincolo di
immodificabilita'  temporanea imposto,  ai  sensi  dell'art. 5  della
legge regionale n. 15/1991, sulla zona denominata "Gazzena" ricadente
nel comune di Acireale per effetto  del decreto n. 6611 del 14 agosto
1993, pubblicato nella Gazzetta  ufficiale della regione siciliana n.
42 del 6 settembre 1993, prorogato  con decreto n. 7279 del 18 agosto
1995, pubblicato nella Gazzetta  ufficiale della regione siciliana n.
45 del 2 settembre 1995, secondo  le disposizioni, le modalita' e gli
ambiti territoriali  contenuti nel  provvedimento originario,  che si
intendono tutti richiamati e confermati.